Codice Deontologico
CODICE
DEONTOLOGICO DEI MEDIATORI
CREDITIZI CHE SVOLGONO
L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA E
COLLOCAMENTO DI PRODOTTI DI
CREDITO
Principi
Generali
Art. 1 Destinatari
Il Codice è
destinato ai mediatori creditizi
(di seguito “mediatori”) persone
fisiche, indipendentemente dal
fatto che l’attività venga
svolta in proprio o a servizio
di una persona giuridica che
svolga attività di mediazione,
nell’ambito dei rapporti
intrattenuti con la banca o
intermediario finanziario di cui
all’art. 106 del D.lgs n. 385/93
(di seguito “intermediario”),con
i clienti e con i terzi in
genere.
Art. 2 Divieto di
attività senza titolo
autorizzativo, con titolo
scaduto o revocato
Come
previsto dall’art. 16 della
legge 7 marzo 1996, n. 108,
senza titolo autorizzativo e/o
con titolo scaduto o revocato
non è ammissibile l’esercizio
dell’attività di mediazione
creditizia. Pertanto chi si
trova in queste condizioni non
può ricevere l’incarico; un
incarico che fosse stato
acquisito in precedenza, verrà
revocato a seguito
dell’accertamento della mancanza
del suddetto titolo.
Art. 3 Indipendenza
Posti i
requisiti previsti dall’art. 2
del DPR 28 luglio 2000, n. 287 e
dalle Istruzioni di Vigilanza
(provv. della Banca d’Italia
dell’ agosto 2002 e successive
integrazioni e modificazioni)
nonché dal provvedimento UIC del
29 aprile 2005, in base al quale
il mediatore non può operare in
via esclusiva per conto di un
intermediario, i mediatori
forniranno annualmente
all’intermediario una
dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con la
quale il mediatore stesso
attesta il possesso di tutti i
requisiti richiesti dalla legge
per l’esercizio della sua
attività.
Nella
dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà i mediatori
certificano altresì di: non
essere iscritti
all’albo
degli agenti in attività
finanziaria di cui al DM
485/2001;
qualora
oggetto dell’attività
distributiva siano i mutui
ipotecari, di non essere notai o
periti degli intermediari per
conto dei quali a vario titolo
operano nell’ambito della
sottoscrizione del contratto di
mutuo o nella valutazione delle
relative garanzie.
Rapporti con il cliente
Art. 4 Trasparenza nella
denominazione
Ai sensi di
quanto previsto nel
Provvedimento dell’UIC del 29
aprile 2005, parte IV, par. 4.2,
il mediatore si propone in modo
esplicito e chiaro nei rapporti
con la clientela, astenendosi da
spendere titoli o qualifiche
diversi o comunque non
pertinenti all’attività di
consulenza, proposizione o di
collocamento dei prodotti di
credito. Il mediatore utilizza
nella propria denominazione
termini che identificano in
maniera trasparente il proprio
ruolo di mediatore rispetto a
quello dell’intermediario.
Al
riguardo, fornirà al cliente un
documento (foglio informativo)
nel quale sono evidenziati i
propri dati identificativi (tra
i quali: nome, cognome,
denominazione o ragione sociale
e forma giuridica – che non
comprenda, oltre a parole o
locuzioni come banca, banco,
credito, ecc., anche termini
quali “finanziaria” – il
domicilio, la sede legale e la
sede amministrativa);
l’eventuale indirizzo
telematico; il numero e la data
di iscrizione all’albo; se
dipendente di una società di
mediazione creditizia, il numero
di iscrizione nel registro delle
imprese, il capitale sociale
della società, il gruppo di
appartenenza; il presente codice
deontologico (corredato da un
foglio esplicativo sui contenuti
dello stesso) e le modalità di
segnalazione all’ufficio reclami
dell’intermediario.
Art. 5 Informazioni
trasparenti sulle
caratteristiche del prodotto
Fermo
restando che i mediatori
forniscono alla clientela le
informazioni previste dalla
disciplina in materia di
trasparenza con modalità
adeguate alla forma di
comunicazione utilizzata in modo
chiaro ed esauriente, avuto
anche riguardo alle
caratteristiche del rapporto e
dei destinatari (ai sensi
dell’art. 2 della Delibera CICR
del 4 marzo 2003), i mediatori
hanno il dovere di mettere
immediatamente a disposizione
del cliente tutte le
informazioni sulle
caratteristiche del prodotto in
termini di costi e benefici,
evidenziando con particolare
cura le previsioni relative alle
penali a carico del cliente e le
circostanze in cui le penali
vengono applicate, il diritto di
recesso, i tempi e le modalità
del suo esercizio. Il cliente
rilascia al mediatore
attestazione scritta della
ricezione della documentazione
di cui al presente articolo. Il
mediatore avrà cura di inviare,
ove richiesta, la predetta
documentazione
all’intermediario.
Art. 6 Trasparenza sulle
commissioni
I mediatori
sono tenuti a portare a
conoscenza dei clienti e
dell’intermediario - prima dello
svolgimento dell’attività di
mediazione - l’ammontare delle
eventuali commissioni/compensi
che il cliente deve versare al
mediatore per la propria
attività.
Il
mediatore deve informare il
cliente – prima della
conclusione del contratto – se
il compenso che
verserà al
mediatore sia oggetto di accordo
tra mediatore e intermediario.
Art. 7 Assistenza
continuativa al cliente
I mediatori
hanno il dovere di svolgere la
loro attività di consulenza nei
confronti del cliente in modo
continuativo accogliendo le
richieste di informazioni fino
alla conclusione del contratto
tra intermediario e cliente. Non
possono comunque accogliere
richieste in contrasto con i
principi sanciti nel presente
codice deontologico.
Art. 8 Obblighi di
riservatezza
Fermo
restando il rispetto della
normativa nel trattamento dei
dati personali, i mediatori
hanno l’obbligo di osservare la
massima riservatezza
nell’acquisizione, gestione e
conservazione delle notizie
relative al cliente e della
documentazione dallo stesso
acquisita, adottando ogni
cautela atta ad evitare sia la
comunicazione sia la diffusione
non autorizzate di tali
elementi.
Art. 9 Inadempimento
In caso di
inadempimento del mediatore al
presente codice, di assenza o
mendace dichiarazione dei
requisiti prescritti dalla legge
e dal Codice stesso il mediatore
non può ricevere l’incarico; un
incarico che fosse stato
acquisito in precedenza verrà
revocato a seguito
dell’accertamento relativo ai
predetti casi.
Art. 10 Disposizioni
transitorie
Il Codice
prevede che la banca comunichi
ai mediatori creditizi di voler
operare esclusivamente con
coloro che
accettino di sottoscrivere le
regole ivi contenute adeguando
di conseguenza i rapporti con i
mediatori stessi.
Tale
disposizione deve essere intesa
per i nuovi rapporti con i
mediatori che si vengono ad
instaurare a partire dal 1°
gennaio 2010. Resta inteso che
le banche sono comunque invitate
a modificare i rapporti già in
essere a tale data con i
mediatori, previo il consenso
dei mediatori stessi.
